FAQ - Codice identificativo nazionale (CIN)
Come posso richiedere il CIN?
Puoi richiedere il CIN tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma con SPID o CIE. Una volta controllati i dati relativi alla struttura o locazione di tua pertinenza, potrai procedere con l’istanza. Per ulteriori informazioni puoi consultare il manuale ufficiale del Ministero del Turismo.
Il CIN è obbligatorio per tutti o ci sono eccezioni?
L’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dall’applicazione delle disposizioni sul CIN (Decreto legge n. 145 del 2023, art. 13-ter), cioè dal 2 novembre 2024, come comunicato sul sito ufficiale del Ministero del Turismo.
Devono richiedere il CIN:
– I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
– i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
– i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Ho già il codice identificativo regionale/provinciale. Devo richiedere anche il CIN?
L’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni. Quindi, se sei soggetto all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, dovrai richiedere anche il CIN e sarai tenuto a esporre entrambi i codici. Infatti, le disposizioni relative ai codici identificativi previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni rimangono, in ogni caso, valide.
Ho già il codice regionale. Ho letto che questo verrà automaticamente convertito in CIN senza che io faccia richiesta. E’ corretto?
Al momento, la procedura ufficiale prevede la richiesta del CIN cliccando qui.
Non sono in possesso di un codice identificativo regionale/provinciale. Devo richiedere il CIN?
Se non hai il codice identificativo regionale/provinciale perché la tua Regione o Provincia autonoma, in generale o per la tua tipologia struttura, non lo prevede, devi comunque richiedere il CIN.
Se, invece, non sei in possesso del codice identificativo regionale/provinciale, sebbene sia previsto nella tua Regione o Provincia autonoma per la tua tipologia di struttura, devi entrarne in possesso prima di richiedere il CIN.
La mia struttura è un agriturismo, devo richiedere il CIN?
Sì. Anche nei casi in cui la categoria di Agriturismo non sia contemplata all’interno delle normative regionali in materia di turismo, si precisa che anche per gli agriturismi si rende necessaria l’acquisizione del CIN.
Qual è la data di effettiva applicazione della disciplina nazionale sul CIN?
Le disposizioni dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 sono applicabili a partire dal 2 novembre 2024. Tuttavia, si precisa che il termine per il conseguimento del CIN è stato fissato al 1° gennaio 2025, in modo da garantire piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale, come comunicato sul sito ufficiale del Ministero del Turismo.
Quindi, si intende che dal 2 gennaio 2025 sei suscettibile di sanzione per mancato ottenimento e/o esposizione e/o pubblicazione del CIN.
Quali sono i rischi in cui incorro se non ottengo il CIN nei tempi prestabiliti?
L’omissione del CIN potrebbe comportare sanzioni fino a 8.000 euro per i locatori e fino a 5.000 euro per chi non lo inserisce negli annunci, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.
Dove devo esporre il CIN?
il Codice Identificativo Nazionale dovrà essere obbligatoriamente esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, nonché inserito in ogni annuncio di locazione breve, sia online che offline.
Tale obbligo è esteso ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici.
Ho già il CIN. Dove posso inserirlo in Holidu?
Puoi inserire il codice CIN seguendo questi semplici passaggi:
- Accedi al tuo account e seleziona la proprietà per la quale desideri inserire il codice CIN.
- Sul lato sinistro, alla voce "Configurazione", scorri verso il basso e fai clic su "Informazioni generali".
- Clicca su "Modifica" accanto alla sezione "Informazioni sulla proprietà".
- Inserisci il codice nel campo corrispondente e, infine, clicca su "Salva".
Come va esposto il CIN all’esterno dello stabile?
Il CIN va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore
Il nuovo codice influenzerà la visibilità della mia struttura sulla piattaforma?
Al momento l’assenza del codice CIN non ha alcun impatto sulla visibilità della tua struttura sulla piattaforma. Non appena avremo ulteriori informazioni in merito provvederemo a informare i nostri host.
Chi posso contattare se ho problemi con l'integrazione del nuovo codice?
Per informazioni di carattere generale sul CIN è possibile utilizzare i seguenti contatti, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18:00:
- Contact Center del Ministero del Turismo: Tel. 06.164169910
- E-mail: info.bdsr@ministeroturismo.gov.it; urp@ministeroturismo.gov.it
Per assistenza nella procedura telematica di richiesta del CIN è necessario utilizzare i canali di assistenza previsti dal portale BDSR.
Quali locazioni devono rispondere ai requisiti di sicurezza previsti?
Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge.
Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
Da quando decorre l’obbligo di rispettare i requisiti di sicurezza previsti?
Il termine dal quale occorre rispettare i requisiti di sicurezza previsti coincide con quello di acquisizione e di esposizione del CIN.
Lo stabile all’interno del quale si trova l’appartamento che affitto è già munito di estintori a norma. Devo installarli anche all’interno dell’appartamento?
Sì. La norma, difatti, si applica alle singole unità immobiliari, indipendentemente dal contesto in cui si trovano.
Quali caratteristiche devono avere i dispositivi di sicurezza e come devono essere installati?
Si prega di visionare il sito ufficiale del Ministero del Turismo, dove sono disponibili tutti i dettagli.
Ci saranno webinar o guide per facilitare la transizione al nuovo codice nazionale?
Al momento stiamo programmando un webinar per il 18 settembre 2024. Potete registrarvi qui. Condivideremo la registrazione del webinar anche via e-mail.
Inoltre, puoi consultare il manuale ufficiale del Ministero del Turismo.
Leggi l'articolo sul CIN qui
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