L'obbligo del CIN e il suo impatto sugli host di case e appartamenti vacanza

Guida completa al Codice Identificativo Nazionale per gli affitti brevi

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  • Cos’è il CIN?
  • Codice Identificativo Nazionale: come richiederlo?
  • Dove si espone il Codice CIN?
  • Cosa cambia per le strutture e per gli host?
  • Come ottenere il CIN per un property manager?
  • Entro quando bisogna richiedere il CIN?
  • Chi si occupa di vigilare sulla regolarità delle strutture?
  • Quali sono le nuove norme di sicurezza?
  • Quali sanzioni sono previste per chi opera senza CIN?
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Ottobre 2024

Il 3 settembre 2024 è entrato in vigore in Italia l’obbligo del Codice Identificativo Nazionale (CIN) per gli affitti brevi. Questo codice deve essere richiesto da tutte le strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere, e da chi affitta alloggi per brevi periodi. Il CIN affiancherà il Codice Identificativo Regionale (CIR) per creare una banca dati nazionale degli operatori del settore turistico. Chi possiede o gestisce un alloggio vacanze dovrà informarsi su come richiedere il CIN e come rispettare la normativa in termini di burocrazia e sicurezza. Da considerare che il CIN potrà essere richiesto e ottenuto solo dopo aver ottenuto il CIR.

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Cos’è il CIN?

Il Codice Identificativo Nazionale o CIN è un codice alfanumerico che viene assegnato dal Ministero del Turismo. L’introduzione è dovuta principalmente alla volontà di implementare un maggiore controllo sugli operatori turistici a prescindere che esercitino la loro attività a livello imprenditoriale oppure occasionale.

Codice Identificativo Nazionale: come richiederlo?

Il Codice va richiesto sia per le nuove strutture sia per quelle che possiedono già il CIR o gli altri codici rilasciati dalle Regioni. Ma come richiedere il CIN? Per quanto riguarda le strutture già registrate, devi fare una richiesta online al Ministero del Turismo. Per ottenere il Codice, effettua l’accesso con SPID oppure con Carta d’Identità Elettronica (CIE), e allega i dati catastali dell’immobile e gli attestati che ne garantiscano la conformità ai requisiti di sicurezza o, in alternativa un’autocertificazione. Solo per le strutture imprenditoriali è richiesta la conferma del Codice ATECO. Per le nuove strutture, invece, bisogna rispettare le procedure precedentemente richieste dagli enti locali in cui sorge l’immobile, e possono variare da località a località. Ad esempio, la normativa sugli affitti brevi in Lombardia prevede la presentazione della SCIA al SUAP del Comune di competenza, l’ottenimento del CIR presso la Regione e, infine, l’inoltre della domanda per ricevere il CIN al Ministero del Turismo. In generale comunque gli step da seguire sono i seguenti:

  • Non esiste una procedure generale per richiedere il CIN, ma essa varia da Regione a Regione: è consigliato dunque di rivolgersi all’ufficio regionale di competenza e chiedere il supporto necessario a tal fine.
  • Fare richiesta alla Regione per ottenere sia il codice CIR sia l’accesso al portale per dichiarare gli ingressi e le partenze degli ospiti
  • Segnalare alla Questura di competenza l’inizio dell’attività
  • Fare domanda presso il Ministero del Turismo per ricevere il Codice Identificativo Nazionale.

Bisogna tenere presente che non sarà possibile richiedere e ottenere il CIN se prima non si è già in possesso del CIR.

Dove si espone il Codice CIN?

Non devi comunicare il CIN a terzi, come ad esempio ai tuoi ospiti, ma devi renderlo pubblico in tutte quelle circostanze in cui è richiesto. Il Codice va esposto all’esterno della struttura, posizionandolo in modo visibile, in modo tale che la tua attività possa essere facilmente identificata. Devi, inoltre, inserire il CIN negli annunci sui portali per affitti vacanze, da Airbnb a Booking, da Holidu a Subito. Se hai creato un sito web per affitti vacanze, ricordati di pubblicare in bella vista il Codice Identificativo Nazionale. Il CIN va esposto anche in tutti quei casi in cui intendi pubblicizzare la tua casa vacanze come, ad esempio, sui biglietti da visita, sui cartelloni e sui volantini pubblicitari

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Cosa cambia per le strutture e per gli host?

Sicuramente ora ti starai chiedendo: “Potrò ancora affittare la mia casa vacanze dopo l’introduzione di queste nuove norme?”. Certamente il CIN per gli affitti brevi e per tutte le strutture alberghiere ed extralberghiere porta con sé diverse conseguenze. Innanzitutto, se non sarai in possesso del Codice Identificativo ti sarà impossibile esercitare l’attività attraverso le OTA. Inoltre, oltre a dover aderire alla normativa riguardante il CIN, ogni host di case e appartamenti vacanze dovrà rispettare anche le altre normative non direttamente collegate al CIN e che riguardano la sicurezza della struttura, di conseguenza dovrai adeguare la tua struttura qualora non fosse ancora conforme alle ultime direttive in materia. Per quanto riguarda la gestione fiscale, tutto rimane invariato, mentre sono incrementate le sanzioni per i trasgressori.

Come ottenere il CIN per un property manager?

In qualità di property manager hai la possibilità di richiedere il codice CIN per affitti brevi per tutte le strutture che gestisci. La procedura per ottenerlo è la stessa che riguarda i proprietari delle strutture: l’unica differenza è relativa alla presenza della delega firmata dal proprietario dell’immobile

Entro quando bisogna richiedere il CIN?

Il Codice Identificativo Nazionale è entrato in vigore in Italia il 3 settembre 2024, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della normativa che lo riguarda. Tutte le strutture, imprenditoriali e non imprenditoriali, hanno 60 giorni di tempo per mettersi in regola: trascorso tale periodo verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

Chi si occupa di vigilare sulla regolarità delle strutture?

Il CIN è stato introdotto anche per agevolare l’individuazione degli host che operano senza rispettare la legge. Il controllo del Codice è affidato sia ai Comuni sia alla Polizia Municipale, i quali hanno il compito di:

  • Controllare il possesso del CIN da parte del gestore della struttura
  • Verificare che il Codice sia stato esposto correttamente
  • Effettuare ispezioni sulla regolarità dei dispositivi riguardanti la sicurezza  

Quali sono le nuove norme di sicurezza?

Con l’introduzione del Codice CIN sono state modificate anche le normative relative alla sicurezza. In precedenza, tali norme erano sostanzialmente rivolte alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere che operavano in modo professionale. Le nuove disposizioni, invece, sono applicate a tutte le unità immobiliari attive nel settore turistico, compresi gli affitti brevi. Ecco le principali novità:

  • Installazione di dispositivi di rilevazione di monossido di carbonio e di gas, i quali devono essere conformi agli standard europei e perfettamente funzionanti
  • Installazione di estintori portatili in possesso della certificazione UNI EN 3-10 che dovranno essere sottoposti ai controlli e alle revisioni stabiliti dalla normativa. Gli estintori vanno posizionati in luoghi facilmente accessibili, con un minimo di un’unità ogni 200 metri quadri. Se l’abitazione è suddivisa in più piani, va installato almeno un estintore per ogni piano.

Cliccando sul seguente link e compilando un breve modulo, potrai accedere a un webinar gratuito che Holidu ti offre per non perdere nessun dettaglio riguardo a questa nuova regolamentazione, come influisce sugli host di affitti turistici in Italia e quali sono i passi da seguire:

Quali sanzioni sono previste per chi opera senza CIN?

Al fine di spingere il maggior numero possibile di host a mettersi in regola con le normative entrate in vigore, sono state inasprite le precedenti sanzioni previste in caso di violazioni. Se la tua struttura non è in possesso del CIN, in qualità di titolare o di property manager sarai sottoposto a una sanzione minima di 800 euro e massima di 8.000 euro. Se, invece, ti sei dimenticato di esporre il codice, per te sono previste delle sanzioni pecuniarie che variano dai 500 ai 5.000 euro. Se non hai provveduto a presentare la SCIA, le sanzioni a tuo carico possono variare dai 200 ai 10.000 euro. Dal punto di vista della sicurezza, il mancato rispetto delle nuove misure è sanzionato dai 600 ai 6.000 euro per ogni violazione commessa

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